TEMI   DI   PSICODIALETTICA

a cura del

Centro  internazionale  di  Psicodialettica

Responsabile del Centro

Prof. Luciano Rossi

 


Statuto del Centro

 

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ATTO   COSTITUTIVO   E   STATUTO   DI   ASSOCIAZIONE   CULTURALE

 

E' costituita tra i signori:

 

Luciano Rossi, nato a Langhirano (PR) il 16/03/1938, domiciliato a Parma in Strada agli Ospizi Civili 3, codice fiscale RSS LCN 38C16 E438I;

Roberta Rossi, nata a Parma il 18/07/1975, domiciliata a Parma in Strada agli Ospizi Civili 3, codice fiscale RSS RRT 75L58 G337J;

Marilisa Triani, nata a Parma il 08/12/1968, domiciliata a Noceto (PR), Via San Lazzaro, 93/b, codice fiscale TRN MLS 68T48 G337W;

Damiano Maggio, nato a Bitonto il 07/03/1969 domiciliato a Bitonto (Ba) in via Ludovico D'Angiò, 95, codice fiscale MGG DMN 69C07 A893Y;

 

un’Associazione denominata “CENTRO CEPSID, Centro internazionale di Psicodialettica", con sede a PARMA in STRADA AGLI OSPIZI CIVILI  n° 3.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'Associazione avrà durata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Con il presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

 

Art. 1 - Scopi

Lo scopo dei soci dell'Associazione denominata “CEPSID ”, che non ha fini di lucro, è la divulgazione della prassi filosofica dialettica psicoevolutiva, detta «psicodialettica», e della pratica formativa extrascolastica individuale necessaria ad ottenerne i fini.

L'Associazione ha per oggetto la produzione e la promozione di attività culturali indirizzate agli operatori e ai singoli individui.

L'Associazione, in particolare modo, fornirà servizi, collaborerà con altri centri, laboratori formativi, circoli, circuiti culturali, associazioni e realtà assimilabili.

Potrà altresì esercitare qualsiasi attività connessa ed affine a quella sopra elencata offrendo servizi quali: incontri individuali e di gruppo, seminari, corsi, promozione di attività di carattere pubblicitario e promozionale.

 

Art. 2 - Soci

Tranne il caso di recesso o esclusione l'assemblea non promuoverà l'ingresso di nuovi associati oltre ai fondatori, ma promuoverà  le adesioni al Movimento psicodialettico, che non conterà associati, ma solo aderenti al circuito virtuale di diffusione della teoria. L'unico organo sociale è l'Assemblea che coincide con il Consiglio Direttivo.

 

Art. 3 - Patrimonio

L'Associazione non ha patrimonio. Le spese eventuali saranno affrontabili se sostenute dal volontario conferimento di tutti o di parte dei soci. I soci fondatori non sono tenuti a versare alcuna quota d’iscrizione né fare alcun conferimento obbligatorio.

 

Art. 4 - Rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Ogni socio può recedere volontariamente in ogni momento dalla condizione di socio. In tal caso l'assemblea potrà provvedere all'integrazione di un nuovo socio.

 

Art. 5 - Recesso, esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere o essere escluso il socio:

a) che non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi dell'Associazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso avverso a tale esclusione, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto a risarcimento danni.

 

Art. 6 - Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due associati, con indicazione delle materie da trattare.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. In caso di parità il presidente ha diritto ad un doppio voto. Quando si tratta di deliberazione sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla funzione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quarti dei voti di tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dei soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di associazione: qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

 

Art. 7 - Disposizioni Generali

Quanto non regolato dal presente Statuto sarà disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

 

Art. 8

I soci fondatori nominano per i primi 3 anni il Presidente dell'Assemblea nella persona di Luciano Rossi.

 

Parma, 23-07-2003

 

 

Letto, approvato e sottoscritto da:

 

Luciano Rossi                 Roberta Rossi                  Marilisa Triani                Damiano Maggio

 

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